14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 35900 del 6 ottobre 2010
Testo massima n. 1
La mancata comparizione dell’imputato – previamente avvisato, con atto notificatogli regolarmente, che la sua assenza all’udienza sarebbe stata considerata come tacita accettazione dell’avvenuta remissione – assume l’inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della remissione, considerato che, ai fini dell’efficacia giuridica della remissione di querela, non è indispensabile una esplicita e formale accettazione, cioè una manifestazione positiva di volontà di accettazione, ma è sufficiente, ex art. 155, comma primo, c.p., che non vi sia una ricusazione in forma espressa o tacita. Ne consegue che, in tal caso, la remissione, non avendo l’imputato realizzato fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di accettare, ha determinato il tipico effetto estintivo del reato.
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