14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 14826 del 26 marzo 2004
Testo massima n. 1
Per rimettere la querela l’ordinamento non impone formule sacramentali; anche un atto di transazione in merito ai danni conseguenti a determinate ipotesi delittuose può essere sufficiente, quando risulti evidente e chiaro che il soggetto non ha piú la volontà attuale di pervenire ad una condanna in sede penale del responsabile del fatto-reato [ Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l’espressione: “rinuncia di ogni azione giudiziaria” usata in un atto di transazione, una manifestazione espressa della volontà di remissione della querela ].
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