Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10966 del 22 marzo 2010

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10966 del 22 marzo 2010

Testo massima n. 1

L’aggiornamento del criterio di ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva di cui all’art. 135 c.p. per effetto dell’art. 3, comma sessantaduesimo, della L. 15 luglio 2009, n. 94, incidendo sul limite previsto per la sospensione condizionale dall’art. 163, comma primo, c.p., è applicabile ai fatti pregressi in virtù della regola dettata dall’art. 2, comma quarto, c.p., in quanto norma più favorevole al condannato. [ Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza, ritenendo applicabile lo “ius superveniens”, in un caso in cui la sospensione condizionale della pena era stata negata dal giudice di merito poiché la pena pecuniaria inflitta, ragguagliata con quella detentiva in base al criterio applicabile prima della modifica operata con la L. n. 94 del 2009, superava il limite dei due anni ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze