14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5484 del 12 maggio 1994
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in Massimario
Testo massima n. 1
Poiché la circostanza attenuante prevista dall’art. 133 bis c.p. può trovare applicazione solo in caso di manifesta sproporzione per eccessiva gravosità della sanzione pecuniaria rispetto alle capacità economiche del soggetto, tale eccessiva gravosità deve comportare una vera e propria impossibilità, o quantomeno un’estrema difficoltà, a soddisfare la pena pecuniaria inflitta, che faccia apparire questa meritevole di riduzione.
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