Cass. civ. n. 3452 del 07 febbraio 2024

Sezione Unite

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE Mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 - Applicabilità alle domande riconvenzionali - Esclusione - Fondamento.


La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19501 del 2013

Normativa correlata

Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.