Cass. civ. n. 3452 del 07 febbraio 2024
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE Mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 - Applicabilità alle domande riconvenzionali - Esclusione - Fondamento.
La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.