14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8593 del 3 agosto 1988
Testo massima n. 1
La nota con cui il Ministro di grazia e giustizia comunica all’autorità giudiziaria competente che non intende promuovere procedimento penale contro un cittadino italiano per un reato da questi commesso all’estero in danno di cittadino straniero non assume la qualifica di rinuncia all’esercizio della potestà conferita dalla legge al ministro, ma si configura come manifestazione negativa di volontà dell’organo competente volta a non valersi della potestà di dare impulso al procedimento penale nello Stato. Si tratta di un comune atto amministrativo e come tale passibile di revoca. Ne consegue che deve essere riconosciuta piena validità giuridica alla richiesta di procedimento inoltrata dallo stesso ministro successivamente alla manifestazione di diniego anche perché, trattandosi comunque, di una condizione di procedibilità, mentre è espressamente prevista la irrevocabilità della manifestazione positiva [ art. 129 prima parte c.p. ] nessuna previsione esiste per la manifestazione negativa.
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