Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3103 del 15 marzo 1994

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3103 del 15 marzo 1994

Testo massima n. 1

Ogni qualvolta venga eccepita la tardività della querela, la prova del difetto di tempestività dev’essere fornita da chi lo deduce e non può basarsi su semplici presunzioni o mere supposizioni. [ Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa, nella quale la S.C. ha censurato la pronuncia di merito che aveva ritenuto immotivatamente che la persona offesa, cittadino italiano, fosse venuta a conoscenza dell’opera lesiva della reputazione del coniuge deceduto, prima della pubblicazione in lingua italiana ed aveva altresì stimato che la produzione del documento di acquisto del libro e le altre circostanze di fatto che la stessa parte lesa chiedeva di poter provare possono costituire un espediente per procrastinare il termine di presentazione della querela ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze