Cass. pen. n. 29923 del 22 agosto 2002

Testo massima n. 1


Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha conoscenza certa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioè dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi. (Fattispecie in tema di truffa contrattuale nella quale il corrispettivo del bene venduto era costituito da titoli di credito e con riferimento alla quale si è ritenuto che il termine per la proposizione della querela decorresse dal momento della loro completa riscossione da parte dell'agente).

Normativa correlata