Cass. pen. n. 25986 del 22 giugno 2009
Testo massima n. 1
Il termine per la proposizione della querela decorre, per la parte lesa che sia già in possesso di elementi oggettivi per l'identificazione dell'autore del reato, non già dal momento in cui la stessa decida di pervenire a detta, concreta, identificazione, bensì dal momento in cui la stessa sia in grado di attivarsi onde giungere a tale conoscenza. (Fattispecie di ritenuta tardività di querela presentata oltre un anno dopo il fatto nonostante la parte lesa fosse in grado, già in precedenza, di localizzare la casa ove si era consumata la pretesa violenza a suo danno).