Cass. pen. n. 3214 del 22 gennaio 2013
Testo massima n. 1
La tardività della querela, ai fini della sua rilevabilità in sede di legittimità, deve risultare dalla sentenza impugnata ovvero da atti da cui risulti immediatamente e inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine che, comportando l'accesso agli atti, non è realizzabile dal giudice di legittimità.