14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6300 del 27 aprile 1989
Testo massima n. 1
In materia di reati colposi, qualora l’evento, posto ad oggetto del reato scaturisca dal sinergismo di consapevoli condotte colpose, attribuibili alla vittima e a terzi imputati, va applicata la disposizione di cui all’art. 113 c.p., speciale rispetto a quella di cui all’art. 110 stesso codice, trattandosi di un caso di cooperazione tra condotte colpose. [ Fattispecie di socio paritario di società semplice, infortunatosi per carenza di presidi imposti dalla normativa a tutela dei lavoratori, l’evento è stato addebitato agli altri soci, quali imputati, e allo stesso infortunato, vittima, cooperante nella condotta causante l’evento ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]