14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10996 del 22 marzo 2010
Posted at 20:13h
in Massimario
Testo massima n. 1
La circostanza aggravante del numero delle persone, di cui all’art. 112, comma primo, n. 1, c.p., è configurabile nei reati plurisoggettivi necessari [ nella specie, corruzione propria ], in presenza di un numero minimo pari a sei concorrenti [ ossia, i due concorrenti necessari, oltre quelli eventuali ], escludendo dal computo le persone assolte e ricomprendendovi invece quelle che sono decedute.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]