14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 535 del 19 gennaio 1989
Testo massima n. 1
In tema di dichiarazione di abitualità del reato, la omogeneità della natura dei reati commessi, unitamente alla reiterazione della condotta commessa in tempi ravvicinati può costituire elemento decisivo per essa dichiarazione e, perciò, l’abitualità può essere desunta dai soli precedenti penali, tali da rilevare, in riferimento alle circostanze previste dall’art. 133 c.p., il motivo a delinquere, il carattere e la personalità del reo. Infatti, gli elementi indicati dalla norma su richiamata sono sufficienti da soli ad evidenziare fino a che punto la tendenza criminosa manifestata nello specifico delitto sia radicata nella personalità del soggetto, mostrandone la capacità a delinquere e cioè l’attitudine nel reato commesso. [ Nella specie, la dichiarazione di abitualità era stata emessa sulla base di 15 condanne per furto aggravato e una per tentato furto aggravato, riportate dall’imputato che era stato ritenuto colpevole di furto aggravato ].
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