14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1110 del 6 febbraio 1997
Testo massima n. 1
In tema di dichiarazione di abitualità nel reato, la omogeneità della natura dei reati commessi, unitamente alla reiterazione della condotta commessa in tempi ravvicinati, può costituire elemento decisivo per essa dichiarazione e, perciò, la abitualità può essere desunta dai soli precedenti penali, tali da rivelare, in riferimento alle circostanze previste dall’art. 133 c.p., il motivo a delinquere, il carattere e la personalità del reo. Infatti, gli elementi indicati dalla norma su richiamata sono sufficienti da soli ad evidenziare fino a che punto la tendenza criminosa manifestata nello specifico delitto sia radicata nella personalità del soggetto, mostrandone la capacità a delinquere e cioè l’attitudine nel reato commesso.
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