14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 22505 del 7 giugno 2002
Posted at 20:13h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della dichiarazione di abitualità ritenuta dal giudice, qualora le condanne definitive siano già sussistenti nel numero prescritto e per i reati previsti, qualsiasi comportamento o circostanza, che si aggiunga alle suddette condanne e riveli una precisa tendenza a delinquere, come una condanna non definitiva per altri gravi reati, può essere assunta come elemento sintomatico della qualificata pericolosità sociale del soggetto, tale da giustificare la dichiarazione di abitualità nel delitto.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]