14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6217 del 27 maggio 1994
Testo massima n. 1
Poiché la determinazione della pena deve essere effettuata dal giudice nel rispetto delle norme di natura sostanziale previste dal codice penale, tra le quali vi è la disposizione dell’art. 78 diretta a temperare il principio del cumulo materiale delle pene, non può essere superato il limite di anni trenta anche in caso di aumento della pena derivante dalla continuazione; ne consegue che la riduzione della pena in seguito al giudizio abbreviato, risolvendosi in un’operazione puramente aritmetica di natura processuale conseguente alla scelta del rito ad opera dell’imputato, logicamente e temporalmente deve essere eseguita dal giudice dopo la determinazione della pena effettuata secondo i criteri e nel rispetto delle norme sostanziali. [ In applicazione del principio così enunciato la corte ha annullato la sentenza d’appello che aveva ritenuto conforme al disposto dell’art. 78 c.p., in quanto la pena concretamente irrogata era comunque inferiore a trenta anni di reclusione, la decisione del giudice di primo grado il quale, determinando la pena complessiva per effetto della continuazione in anni trentatrè, aveva operato sull’ammontare così calcolato l’obbligatoria riduzione di un terzo ].
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