Cass. pen. n. 5590 del 14 maggio 1998

Testo massima n. 1


Il limite massimo del cumulo materiale di cui all'art. 78 c.p., che per la pena dell'ammenda è di lire sei milioni, è inapplicabile alle sanzioni previste dalle leggi speciali, tanto più se posteriori alla emanazione del codice penale ed alla novella dell'art. 78 c.p., introdotta dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Normativa correlata