14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2099 del 3 marzo 1993
Testo massima n. 1
In tema di legittima difesa, l’eccesso colposo si verifica allorché per un errore di valutazione si apprestano o si usano mezzi eccessivi di difesa in rapporto all’entità del pericolo; in tal caso la colpa è, invero, identificabile nella sopravalutazione erronea dell’entità del pericolo e quindi nell’errore sulla necessità di una reazione sproporzionata. Si deve, perciò, ritenere l’eccesso colposo invece della legittima difesa soltanto ove si dimostri che i mezzi adoperati potevano essere evitati o sostituiti da altri più proporzionati al pericolo di modo che la reazione, iniziatasi in condizioni che giustificano la legittima difesa diventa in seguito eccessiva per colpa sopraggiunta.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]