14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 9 del 10 marzo 1982
Testo massima n. 1
L’esimente dello stato di necessità, pur essendo istituto proprio del diritto penale, trascende, per il suo fondamento naturalistico, l’ambito specifico di quella collocazione, essendo suscettibile di trasposizione anche nella materia disciplinare. [ Nella specie l’esimente in questione era stata invocata dal difensore minacciato dall’imputato, il quale aveva dichiarato di rinunciare ad ogni difesa. La Corte, pur ponendosi il quesito circa l’operatività della deroga sancita dall’art. 54, secondo comma, c.p., ha disatteso la richiesta sul presupposto che le generiche espressioni minacciose dell’imputato non avessero ad oggetto il difensore ].
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