14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 854 del 10 gennaio 2008
Testo massima n. 1
Perché possa riconoscersi la scriminante dell’uso legittimo delle armi, quale prevista dall’art. 53 c.p., occorre, nell’ordine: che non vi sia altro mezzo possibile; che tra i vari mezzi di coazione venga scelto quello meno lesivo; che l’uso di tale mezzo venga graduato secondo le esigenze specifiche del caso, nel rispetto del fondamentale principio di proporzionalità, da ritenersi operante, pur in difetto di espresso richiamo, anche con riguardo alla suddetta scriminante. Solo ove risultino soddisfatte tali condizioni è poi da escludere che si possa porre a carico dell’agente il rischio del verificarsi di un evento più grave rispetto a quello da lui perseguito. [ Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità a titolo di eccesso colposo nei confronti di un agente di polizia il quale, in ora notturna ed in zona poco frequentata, a fronte del gesto di un soggetto che aveva estratto e puntato contro la pattuglia di cui detto agente faceva parte una pistola, rimanendo quindi fermo in tale atteggiamento, con un ginocchio a terra, nel mezzo della strada, aveva esploso contro costui, dopo essersi portato a distanza di sicurezza, al riparo dell’autovettura di servizio, i cui fari abbagliavano l’antagonista, alcuni colpi di pistola che ne avevano cagionato la morte ].
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