14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 730 del 20 gennaio 1988
Testo massima n. 1
La circostanza attenuante della provocazione può trovare applicazione nel caso eccezionale in cui uno dei partecipanti alla rissa abbia ecceduto i limiti accettati o prevedibili, attuando, con la sua eccessiva reazione, un nuovo ed autonomo fatto ingiusto, oppure nel caso, pure eccezionale, in cui l’azione offensiva di uno dei gruppi contendenti nella rissa sia stata preceduta e determinata — senza che ricorrano gli estremi della legittima difesa — da una tracotante pretesa, eticamente o giuridicamente illecita, o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall’altro gruppo.
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Testo massima n. 1
Normalmente nel reato di rissa e nei reati commessi nel corso di una rissa non è applicabile la legittima difesa, in quanto i corrissanti sono animati dall’intento di reciprocamente offendersi, ed inoltre accettano volontariamente la situazione di pericolo, sicché la difesa non può dirsi necessitata. Solo eccezionalmente può essere applicata l’esimente, qualora, sussistendo gli altri requisiti richiesti dalla legge, risulti una reazione assolutamente imprevedibile e del tutto sproporzionata, ossia una offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova ed autonoma.
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