14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2561 del 17 marzo 1993
Testo massima n. 1
Il presupposto su cui si fonda sia l’esimente della legittima difesa che l’eccesso colposo è costituito dall’esigenza di rimuovere il pericolo di un’aggressione attraverso una reazione proporzionata ed adeguata, così il secondo si distingue solo per un’erronea valutazione del pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati. Pertanto, la scelta di mezzi di reazione o la prosecuzione di una condotta reattiva che, per consapevole determinazione, superi i limiti imposti o comunque non sia più necessaria, esclude qualsiasi collegamento tra l’iniziale situazione, che eliminava l’antigiuridicità della condotta, e l’evento, perseguito per autonoma decisione. [ Nella specie, la ritenuta insussistenza di legittima difesa, nemmeno sotto l’aspetto dell’eccesso colposo trovava il suo fondamento nell’insorgere di una volontà omicida autonoma rispetto all’iniziale necessità di difesa per avere l’imputato sparato il colpo letale al capo, dopo che la persona offesa era stata attinta da un primo proiettile e resa inoffensiva ].
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