14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 45407 del 23 novembre 2004
Testo massima n. 1
In tema di legittima difesa, affinché sussista la proporzione fra offesa e difesa occorre effettuare un confronto valutativo, effettuato con giudizio ex ante sia fra i mezzi usati e quelli a disposizione dell’aggredito che fra i beni giuridici in conflitto. Ne consegue che il requisito della proporzione viene comunque meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell’interesse leso [ la vita o l’incolumità della persona ] sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso [ il patrimonio ], ed il danno inflitto [ morte o lesione personale ] abbia un’intensità di gran lunga superiore a quella del danno minacciato [ sottrazione della cosa ].
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Testo massima n. 1
L’eccesso colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza. Mentre, si fuoriesce dall’eccesso colposo tutte le volte in cui i limiti imposti dalla necessità della difesa vengano superati in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva, la quale comporta il superamento, cosciente e volontario, dei suddetti limiti, trasfigurandosi in uno strumento di aggressione. [ Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l’impiego di un fucile puntato in direzione del capo della vittima eccedesse i limiti della necessità di difendere il proprio bestiame da un tentativo di furto, e non potesse quindi attribuirsi ad un errore scusabile, bensì ad una condotta difensiva sproporzionata ].
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