14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5220 del 28 aprile 1987
Testo massima n. 1
I requisiti richiesti dalla legge per l’applicazione della legittima difesa, reale o putativa, debbono risultare rigorosamente provati dalle acquisizioni probatorie, in quanto le cause di giustificazione, configurandosi come elementi negativi di un reato perfetto in tutti i suoi estremi, possono operare soltanto se siano effettivamente sussistenti, con conseguente inapplicabilità della formula di assoluzione per insufficienza di prove con riferimento a dette cause. Tuttavia da questo principio non discende un vero e proprio onere probatorio a carico dell’imputato, che ha soltanto, nel suo stesso interesse, un onere di allegazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]