14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3494 del 27 marzo 1991
Testo massima n. 1
In tema di legittima difesa uno dei requisiti indispensabili è l’attualità del pericolo da cui deriva la necessità della difesa. L’esimente è esclusa di fronte ad un pericolo futuro o immaginario, essendo rilevante soltanto il pericolo attuale, consistente in una concreta minaccia già in corso di attuazione nel momento della reazione ovvero in una minaccia od offesa imminenti. Ne consegue che per la sussistenza della legittima difesa non è sufficiente il fatto che il soggetto, contro il quale si reagisce, abbia un’arma addosso al momento del fatto, ma è necessaria la prova che egli, facendo uso o minacciando di farne uso o comportandosi in modo da far credere di voler far uso immediato di tale arma, venga a creare per il soggetto reagente una situazione di pericolo incombente, con conseguente necessità di difesa, o faccia sorgere in quest’ultimo la ragionevole opinione di trovarsi in siffatta situazione di necessità di difesa.
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