14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1175 del 7 febbraio 1992
Testo massima n. 1
Non è invocabile l’esimente della legittima difesa, reale o putativa, neppure sotto l’aspetto dell’eccesso colposo, qualora la sproporzione della reazione rispetto all’offesa incombente non derivi da colpa, cioè da valutazione erronea della situazione effettiva, ma sia consapevole e volontaria. Ne consegue, pertanto, che quando l’agente non agisca con la volontà di difendersi, nella convinzione sia pure erronea di dover agire per scopo difensivo, ma con chiara volontà di portare ad ulteriore effetto la sua reazione, non più giustificata dall’attualità del pericolo, deve rispondere a titolo di dolo del delitto commesso.
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