14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 691 del 10 gennaio 2014
Testo massima n. 1
La causa di giustificazione prevista dall’art. 52, comma secondo, cod. pen., così come modificato dall’art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59, non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui ma presuppone un pericolo attuale per l’incolumità fisica dell’aggredito o di altri. [ Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante per essersi l’aggressore introdotto non nell’abitazione ma in altro fabbricato in costruzione ad essa attiguo, sempre di proprietà dell’aggredito, dal quale, tuttavia, non sarebbe stato possibile raggiungere con immediatezza la casa di quest’ultimo ].
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