14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 672 del 18 gennaio 1990
Testo massima n. 1
In tema di legittima difesa, sebbene la norma di cui all’art. 52, c.p. non richieda esplicitamente che l’agente non debba essersi posto volontariamente nella situazione di pericolo, solo una situazione di pericolo non volontariamente causato e non evitabile può ritenersi collegata al voluto requisito di un pericolo attuale di un’offesa ingiusta; non può, infatti, non essere prevedibile, per chi dia luogo ad una azione violenta o minacciosa, una reazione adeguata da parte dell’aggredito.
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Testo massima n. 1
La legittima difesa putativa e l’eccesso colposo in legittima difesa postulano gli identici presupposti, con la differenza peraltro che nella prima la situazione di pericolo non esiste ma è erroneamente e giustificatamente supposta dall’agente, mentre nel secondo tutti i requisiti della difesa legittima reale sono presenti eccedendosi colposamente da parte dell’agente nella difesa del diritto verso il quale si rivolge l’offesa.
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