14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2692 del 3 marzo 2000
Testo massima n. 1
Agli effetti di quanto previsto dall’art.52 c.p., che configura la esimente della legittima difesa, occorre che l’altrui offesa ingiusta sia volta a ledere od ad esporre a pericolo un diritto, restando invece escluse dalla sfera applicativa della norma semplici situazioni di fatto dalle quali ogni cittadino può trarre o trae determinati vantaggi o utilità soggettive nell’estrinsecazione della sua attività economico-sociale. [ Fattispecie nella quale la S.C. ha affermato che l’uso di un parcheggio in un’area di proprietà pubblica, derivante dall’occupazione del sito con la presenza di persona interessata, non assurge a diritto vero e proprio, neppure sotto il profilo della esistenza di una consuetudine normativa, sicché la privazione di quel vantaggio per effetto dell’altrui comportamento, non legittima alcuna reazione riconducibile all’esimente prevista dall’art. 52 c.p., a meno che il detto comportamento non fosse preordinato a ledere un vero e proprio diritto ].
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