Cass. pen. n. 7425 del 18 giugno 1987

Testo massima n. 1


Il generico divieto di atti dispositivi del proprio corpo che importino una diminuzione permanente dell'integrità fisica non esclude l'efficacia scriminante del consenso in ordine a specifici atti dispositivi di volta in volta ritenuti leciti dal legislatore. (Fattispecie in tema di vasectomia).

Testo massima n. 2


La disposizione contemplante la procurata impotenza alla procreazione non era speciale rispetto a quella di cui all'art. 583, capoverso, n. 3, c.p. Ne consegue che, dopo l'abrogazione, ad opera dell'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194, dell'art. 552 c.p., l'illiceità penale della sterilizzazione volontaria (cosiddetta vasectomia) è venuta definitivamente meno né può essere affermata con riferimento al reato di lesioni gravissime non scriminabili dal consenso dell'avente diritto.

Normativa correlata