14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3747 del 10 gennaio 1996
Testo massima n. 1
Ai fini dell’esclusione del requisito dell’arbitrarietà nell’occupazione di area demaniale marittima sono irrilevanti, rispetto all’istituto della concessione, le figure giuridiche dell’acquiescenza [ la costruzione del porto sarebbe «avvenuta sotto gli occhi di tutti e nel silenzio acquiescente di tutti» ] degli organi preposti e del conseguente consenso dell’avente diritto. [ Nella specie la S.C. ha osservato che la concessione è un atto amministrativo che acquista giuridica esistenza ed efficacia solo se emessa nella forma che documentalmente lo individua, non ammette equipollenti e non può essere surrogato da manifestazione di consenso od omissioni di dissenso, se, non nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge; che il consenso scriminante è solo quello concernente diritti soggettivi privati [ il che non può dirsi in ordine a consenso eventualmente prestato all’uso o all’occupazione di beni demaniali ] e, inoltre, e soprattutto è necessario che il consenso del titolare del diritto preceda la condotta dell’agente ].
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