Cass. pen. n. 34232 del 30 maggio 2024

Testo massima n. 1


INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA - Informazione di garanzia - Omessa notifica - Nullità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.


Non è causa di nullità della sentenza, sanzionata ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato invio dell'informazione di garanzia, nel caso in cui alla persona sottoposta a indagine siano stati notificati atti equipollenti, prodromici al compimento dell'atto garantito, contenenti gli stessi elementi dell'informativa ex art. 369-bis cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad attività di prelievo e campionamento di rifiuti preceduta dall'invio all'indagato dell'avviso di accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art. 360 cod. proc. pen.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 15219 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1
Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220