Cass. pen. n. 34232 del 30 maggio 2024
Testo massima n. 1
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA - Informazione di garanzia - Omessa notifica - Nullità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Non è causa di nullità della sentenza, sanzionata ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato invio dell'informazione di garanzia, nel caso in cui alla persona sottoposta a indagine siano stati notificati atti equipollenti, prodromici al compimento dell'atto garantito, contenenti gli stessi elementi dell'informativa ex art. 369-bis cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad attività di prelievo e campionamento di rifiuti preceduta dall'invio all'indagato dell'avviso di accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art. 360 cod. proc. pen.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1
Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220