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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10835 del 27 luglio 1990

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10835 del 27 luglio 1990

Testo massima n. 1

In materia di reato impossibile, nel caso di inidoneità dell’azione o inesistenza dell’oggetto di essa, l’impossibilità dell’evento deve porsi in termini di assolutezza e di attualità e giammai di eventualità o di rinvio ad un futuro più o meno prossimo, per quanto voluto ed auspicato dall’agente.

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