14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2104 del 28 febbraio 1995
Testo massima n. 1
In tema di simulazione di reato la ritrattazione che sia avvenuta in un unico contesto [ inteso in termini di continuità e di durata ] con la denuncia simulatoria, determina il venir meno dell’idoneità offensiva dell’azione; la resipiscenza realizzata in un continuum rispetto al comportamento anteriore, in modo da escludere anche la possibilità di investigazioni ed accertamenti preliminari, fa venir meno infatti il carattere lesivo della condotta simulatoria, dando luogo ad un reato impossibile per inidoneità dell’azione a norma dell’art. 49 c.p. [ Nella specie la ritrattazione, di cui, in applicazione di detto principio, è stata riconosciuta in astratto l’idoneità ad escludere la pericolosità della condotta, era stata effettuata davanti alla stessa autorità entro trentacinque minuti dalla presentazione della denuncia ].
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