14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11185 del 26 ottobre 1998
Testo massima n. 1
Non sussiste il reato di falso documentale per inesistenza dell’oggetto ex art. 49 c.p., quando la falsificazione ha ad oggetto una copia fotostatica, presentata come tale, atteso che quest’ultima non ha, di per sè, valore di documento, e può essere produttiva di effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta, secondo quanto previsto dagli artt. 477 c.p. e 2719 c.c. [ Fattispecie di esibizione all’Inps di false fotocopie, non autenticate e disconosciute dall’Inps, di ricevute postali di versamento di somme corrispondenti al debito contestato per contributi non versati ].
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