14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7630 del 23 febbraio 2004
Testo massima n. 1
L’inidoneità degli atti, valida per l’integrazione della figura del delitto tentato, deve essere considerata nella sua potenzialità in quanto casualmente atta a conseguire il risultato progettato e prescinde dal contemporaneo inserimento di interventi esterni che abbiano impedito la realizzazione dell’evento. Mentre, per la configurabilità del reato impossibile, l’inidoneità deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato tale da non consentire neppure in via eccezionale l’attuazione del proposito criminoso. [ Nel caso esaminato dalla Corte si è ritenuto che solo il casuale intervento preventivo dei Carabinieri aveva impedito al ricorrente di ricevere un bene rubato, sicchè doveva comunque configurarsi il tentativo nel delitto di ricettazione ].
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