14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5096 del 1 febbraio 2008
Posted at 20:14h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il caso fortuito esclude l’elemento psicologico del reato, consistendo in un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile e non evitabile dal soggetto agente pur facendo uso di ogni diligenza. [ Nel caso di specie la Corte ha escluso la non punibilità del comportamento di chi, dopo aver partecipato ad una lite e nello stato di agitazione che ne era seguito, si poneva alla guida della propria autovettura tenendo una condotta di guida imprudente, tanto da provocare l’investimento di uno dei litiganti ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]