14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3831 del 25 giugno 1985
Testo massima n. 1
Nel giudizio possessorio, fra privati, promosso per la reintegrazione o manutenzione del godimento di una strada mediante transito su di essa, a fronte di atti di spoglio o di turbativa, resta irrilevante accertare se detta strada sia di proprietà comune dei frontisti, incluso l’istante, ovvero sia bene demaniale soggetto al pubblico transito, tenuto conto che la suddetta azione è rivolta a tutelare il possesso, quale situazione di fatto corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, e prescinde quindi in ogni questione circa la ricollegabilità del transito in concreto esercitato sulla strada alla titolarità di un diritto di proprietà o comproprietà, ovvero di un diritto di servitù.
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