14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 19170 del 18 maggio 2012
Testo massima n. 1
In tema di circolazione stradale, la stanchezza [ riferibile nella specie alla situazione che precede il c.d. colpo di sonno ] rientra nel concetto di “malessere” che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza, ai sensi dell’art. 157, comma primo, lett. d ], c.d.s.; detto malessere, infatti, non si esaurisce nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto prevista dall’art. 88 c.p., o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 c.p., ma indica il disagio e l’incoercibile necessità fisica, ancorché transitoria, che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e che impone al soggetto, per concrete esigenze di tutela di sé e degli altri utenti della strada, di interromperla.
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