Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1307 del 9 aprile 1975

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1307 del 9 aprile 1975

Testo massima n. 1

Il passaggio esercitato sul fondo altrui, in base a concessione [ espressa o tacita ] fondata su condiscendenza dettata da rapporti di parentela, amicizia, buon vicinato, e non dovuta a mera inerzia del proprietario, è incompatibile, ancorché protrattosi per lungo tempo, con l’intenzione di attuare un potere di fatto sulla cosa corrispondente al contenuto della proprietà o di altro diritto reale e, conseguentemente, non può servire all’acquisto del possesso.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze