14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11053 del 20 dicembre 1996
Testo massima n. 1
L’imprudenza commessa da persona priva delle nozioni tecniche necessarie per il compimento di un’attività pericolosa non può essere valutata alla stessa stregua di quella di soggetto tecnicamente competente. Poiché l’inesperto non è in grado di apprezzare compiutamente il pericolo e di fronteggiarne possibili effetti, il parametro di valutazione della colpa, fermo restando il libero apprezzamento del giudice di merito, può essere solo quello dell’ordinaria diligenza e prudenza richiesto dalle regole di comune esperienza, e non certo quello richiesto all’esperto esecutore.
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Testo massima n. 1
Se per una determinata attività lavorativa, a causa della pericolosità che la caratterizza è necessaria una particolare competenza tecnica, colui che per la propria utilità consente l’esecuzione della stessa da parte di persona incompetente perché priva della qualifica professionale o perché, comunque, inesperta risponde degli eventi dannosi derivanti dall’altrui imperizia, se questa gli è nota. La responsabilità sussiste anche nel caso in cui l’incapacità dell’esecutore non sia riconosciuta nel momento iniziale dell’attività ma si manifesti durante il suo svolgimento, sempre che il soggetto, accortosi dell’imperizia dell’esecutore, anziché interrompere l’attività, lo abbia lasciato continuare; tale responsabilità non viene meno nell’ipotesi di prestazione di cortesia perché gli ordinari canoni di diligenza e di prudenza impongono di servirsi, per il compimento di attività pericolose, di persone qualificate o, comunque, dotate di sufficiente esperienza tecnica. Essa non dà luogo a responsabilità oggettiva ma a responsabilità per colpa, di cui rappresenta un particolare profilo in quanto che chi, di fronte all’altrui imperizia, non adotta le opportune cautele per evitarne possibili effetti dannosi, risponde per la propria omissione e non per l’altrui imperizia. [ Fattispecie relativa a riconoscimento di responsabilità per il reato di cui all’art. 589 c.p. di soggetto che aveva affidato la sostituzione di un trasformatore di tensione a un vicino di casa che era morto durante l’esecuzione dell’opera ].
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