14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9967 del 11 marzo 2010
Posted at 20:14h
in Massimario
Testo massima n. 1
La condotta del medico che visiti la paziente senza osservare le regole dell’arte medica [ nella specie: omettendo di avvedersi della gravità della patologia che ella presentava ] non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, e non è, quindi, idonea ad escludere il rapporto di causalità tra l’evento-morte della stessa paziente ed un altrui comportamento colposo antecedente.
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