Cass. pen. n. 9967 del 11 marzo 2010
Testo massima n. 1
La condotta del medico che visiti la paziente senza osservare le regole dell'arte medica (nella specie: omettendo di avvedersi della gravità della patologia che ella presentava) non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, e non è, quindi, idonea ad escludere il rapporto di causalità tra l'evento-morte della stessa paziente ed un altrui comportamento colposo antecedente.