14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3197 del 6 marzo 1990
Testo massima n. 1
In tema di rapporto di causalità, la causa da sola sufficiente a determinare l’evento — da valutarsi in concreto secondo il criterio di certezza e non della mera possibilità — non è soltanto quella appartenente ad una serie causale completamente autonoma rispetto a quella posta in essere dalla condotta dell’agente, ma anche quella che, pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell’imputato, agisce per esclusiva forza propria nella determinazione dell’evento, cosicché la condotta dell’imputato, pur costituendo un precedente necessario per l’efficacia della causa sopravvenuta, assume rispetto all’evento stesso non il ruolo di fattore causale, ma di semplice occasione.
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