14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6506 del 2 giugno 2000
Posted at 20:14h
in Massimario
Testo massima n. 1
La condotta di chi, sia pure abusivamente, si introduce in un fondo altrui, lasciato colposamente accessibile a chiunque, e riceve un danno dallo stato dei luoghi o dalle cose ivi esistenti non è qualificabile come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento di cui all’art. 41, comma 2, c.p. [ Fattispecie di lesioni colpose a seguito di caduta accidentale in una vasca di raccolta di liquami sita in un terreno non recintato ].
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