14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 22632 del 5 giugno 2008
Testo massima n. 1
Il grado della colpa, che rileva ex artt. 43, 61, comma primo, n. 3 e 133 c.p. ai fini della personalizzazione del rimprovero che può essere mosso all’agente, e quindi della sua colpevolezza, va determinato considerando: 1 ] la gravità della violazione della regola cautelare ; 2 ] la misura della prevedibilità ed evitabilità dell’evento; 3 ] la condizione personale dell’agente; 4 ] il possesso di qualità personali utili a fronteggiare la situazione pericolosa ; 5 ] le motivazioni della condotta. Nel caso in cui coesistano fattori differenti e di segno contrario, il giudice dovrà valutarli comparativamente.
Testo massima n. 1
La cosiddetta graduazione delle colpe concorrenti è rilevante: 1 ] per la determinazione dell’apporto causale di ciascuna condotta colposa ; 2 ] ai fini delle statuizioni sugli interessi civili ; 3 ] per la determinazione della pena ; 4 ] per la graduazione della pena in senso proprio, ovvero ai fini del giudizio in ordine alla rimproverabilità della condotta di ciascuno.
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