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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8866 del 8 agosto 2000

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8866 del 8 agosto 2000

Testo massima n. 1

In tema di rapporto di causalità, la legge penale accoglie il principio di equivalenza delle cause, riconoscendo il valore interruttivo della seriazione causale solo a quelle che sopravvengono del tutto autonomamente, svincolate dal comportamento del soggetto agente e assolutamente autonome. Ne consegue che il decesso della vittima del reato, pur affetta da pregresse patologie, se dovuto a complicazioni susseguenti ad operazione chirurgica resa necessaria dalla condotta lesiva dell’agente, non esclude il nesso eziologico tra la condotta stessa e l’evento.

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