14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7725 del 27 febbraio 2002
Posted at 20:14h
in Massimario
Testo massima n. 1
Quando l’obbligo di impedire l’evento ricade su più persone che debbano intervenire in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi in tale ipotesi un concorso di cause ai sensi dell’art. 41 primo comma c.p.
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