14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3504 del 4 agosto 1977
Testo massima n. 1
La norma dell’art. 1143 c.c., secondo cui, quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del suo possesso, si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo, non è dettata per l’usucapione, in relazione alla quale non avrebbe alcun significato, in quanto il possessore, munito di un titolo concretamente idoneo, e quindi valido, non ha alcuna necessità di invocare l’usucapione ai fini della prova del dominio o di altro diritto reale. La suddetta norma, è, invece, ispirata alla considerazione che normalmente l’acquisto della proprietà o di un diritto reale in base a un titolo comporta anche l’acquisto del possesso, onde il necessario presupposto della sua applicazione deve essere rinvenuto nella circostanza che il bene oggetto del possesso sia identico o, comunque, compreso, nel bene menzionato dal titolo.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]