14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 310 del 7 aprile 1982
Testo massima n. 1
La cosiddetta litispendenza internazionale di cui all’art. 8 della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con L. 30 gennaio 1963 n. 300, non esplica nessuna influenza nel procedimento di competenza della sezione istruttoria di cui agli artt. 664 e seguenti del c.p.p., poiché l’esercizio della facoltà di rifiuto di concessione dell’estradizione, ai sensi del predetto art. 8, è riservato in via esclusiva agli organi del Governo e per essi al Ministero di grazia e giustizia che è il titolare del relativo potere. Pertanto, in caso di litispendenza internazionale, la sezione istruttoria, qualora ricorrano tutte le altre condizioni richieste, deve esprimere parere favorevole all’estradizione onde non pregiudicare i poteri discrezionali dell’Autorità amministrativa riconosciuti dall’art. 8 sopra citato.
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