14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3329 del 23 gennaio 1990
Testo massima n. 1
La nozione di reato politico, quale limite all’estradizione, può trarsi soltanto dal contesto costituzionale e, perciò, dai principi fondamentali da questo posti a tutela dei fondamentali diritti della persona umana. Tra questi primeggia quello stabilito dall’art. 27, comma terzo, Cost. sull’essenza, natura e consistenza della pena, dal quale discende la conclusione che scopo delle norme costituzionali vietanti l’estradizione per reati politici è essenzialmente quello di vietare che lo Stato italiano collabori a rendere possibile lo scatenarsi di vendette guidate da passioni di parte, o da interessi privi di valore al di fuori di una determinata cerchia politica. Ciò che conta per l’individuazione della natura politica del delitto è l’esistenza — o l’inesistenza — di fattori di natura collettiva o sociale, dai quali emerga il pericolo che possa restare inquinata la funzione repressiva, come concepita dalla Corte costituzionale. Nell’individuazione di tale natura devono inoltre confluire anche i valori fissati dalla Costituzione per il riconoscimento del diritto d’asilo [ ossia le libertà democratiche fondamentali garantite costituzionalmente ], in quanto integratori dell’aspetto generale dello spirito informatore della Costituzione, in relazione alla tutela della personalità umana.
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